Con 85 sì, 21 no e 28 astenuti, Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa, che era già stato approvato dalla Camera dei Deputati il 26 febbraio scorso, diventa così definitivo.
Le dichiarazioni della Ministra del Lavoro
La ministra Marina Calderone ha commentato così l’approvazione: “Si scrive oggi una nuova fase dei rapporti nel mondo del lavoro: viviamo un’epoca di profondi cambiamenti, nella quale il lavoro e i lavori cambiano in maniera molto veloce, a volte anche con conseguenze sociali significative. Anche per questo, la collaborazione tra imprenditori e lavoratori assolve una funzione strategica, nell’ottica sia del rafforzamento delle imprese, che è la vera garanzia dei livelli occupazionali, sia delle trasformazioni aziendali e del grande tema della formazione della forza lavoro, la più grande sfida che abbiamo di fronte a noi. Oggi – ha concluso Calderone – è stata scritta una pagina storica. Siamo felici di aver accompagnato il processo di approvazione della norma”.
I punti salienti del Ddl:
Il Ddl riguarda la normativa fiscale italiana riguardante la rivalutazione delle partecipazioni societarie. Ecco alcuni punti chiave:
– Rivalutazione delle partecipazioni: la legge consente di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate possedute al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite.
– Imposta sostitutiva: l’imposta sostitutiva è del 16% sul valore della perizia o sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR.
– Soggetti interessati: possono beneficiare della rivalutazione persone fisiche (non esercenti attività d’impresa), società semplici e associazioni ad esse equiparate, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
– Scadenze: la scadenza per la rivalutazione è stata prorogata al 30 novembre 2024, con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo.
Il testo approvato del Disegno di Legge
Capo I
FINALITÀ E ATTUAZIONE
DEI PRINCÌPI COSTITUZIONALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce altresì norme finalizzate all’allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:
a) « partecipazione gestionale »: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa;
b) « partecipazione economica e finanziaria »: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato;
c) « partecipazione organizzativa »: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa;
d) « partecipazione consultiva »: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere;
e) « contratti collettivi »: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
f) « enti bilaterali »: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Capo II
PARTECIPAZIONE GESTIONALE
DEI LAVORATORI
Art. 3.
(Partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)
1. Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.
2. L’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio nonché delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell’articolo 2409-duodecies del codice civile.
3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 6 della presente legge.
Art. 4.
(Partecipazione al consiglio
di amministrazione)
1. Nelle società che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all’articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
2. Gli amministratori di cui al comma 1 sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.
3. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.
4. Gli amministratori designati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono assumere incarichi direttivi, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.
Capo III
PARTECIPAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA DEI LAVORATORI
Art. 5.
(Distribuzione degli utili)
1. Per l’anno 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 è elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l’anno 2025 e in 800.000 euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 1.
Art. 6.
(Piani di partecipazione finanziaria
dei lavoratori)
1. Nelle aziende di cui all’articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 21 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 1.
Capo IV
PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA
DEI LAVORATORI
Art. 7.
(Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro)
1. Le aziende di cui all’articolo 1 possono promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.
Art. 8.
(Soggetti di riferimento della
partecipazione organizzativa)
1. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.
2. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.
Capo V
PARTECIPAZIONE CONSULTIVA
DEI LAVORATORI
Art. 9.
(Consultazione preventiva)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.
2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.
3. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.
Art. 10.
(Procedura di consultazione)
1. Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui all’articolo 9 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.
2. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell’eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.
3. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni la cui divulgazione risulti in contrasto con norme di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi.
4. Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all’articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dall’articolo 13 della presente legge, per ottenere una sua pronunzia.
5. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell’ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e di innovazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7.
Art. 11.
(Salvaguardia dei contratti collettivi)
1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
Capo VI
FORMAZIONE E CONSULENZA
ESTERNA
Art. 12.
(Formazione dei rappresentanti
dei lavoratori)
1. Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche di cui all’articolo 7 nonché per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Capo VII
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE PERMANENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 13.
(Introduzione dell’articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l’istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)
1. Dopo l’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:
« Art. 17-bis. – (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori) – 1. Presso il CNEL è istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.
2. La Commissione nazionale permanente è composta da:
a) un rappresentante del CNEL;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
3. Il Presidente della Commissione nazionale permanente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).
5. La Commissione nazionale permanente:
a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.
6. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14.
(Applicabilità alle società cooperative)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.
Art. 15.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, valutati in 70 milioni di euro per l’anno 2025 e in 800.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 100.000 euro per l’anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 5 della presente legge.